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Violenza contro le donne 

A4-0250/1997
Processo verbale del 16/09/1997 - Edizione provvisoria


Risoluzione sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne

Il Parlamento europeo,


- vista la proposta di risoluzione dell'on. D. Martin sulla necessità di organizzare una campagna su scala europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne (B4-0047/94),

- visti la Convenzione dell'ONU del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la dichiarazione dell'ONU del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne,

- visti la relazione della Conferenza mondiale di Vienna del 1993 sui diritti umani e il piano d'azione della Conferenza dell'ONU sulla donna del 1995,

- viste le dichiarazioni e le risoluzioni della terza Conferenza ministeriale europea del Consiglio d'Europa sulla parità tra uomo e donna nonché le sue raccomandazioni del 1985 e 1990 sulla violenza all'interno della famiglia,

- viste le eccellenti relazioni della sig.ra Coomaraswamy, relatrice speciale dell'ONU, sulla violenza nei confronti delle donne,

- visto il IV programma d'azione per la parità tra uomo e donna (1996-2000) (COM(95)0381),

- vista la sua risoluzione dell'11 giugno 1986 sulla violenza contro le donne(1),

- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1993 sulla pornografia(2),

- vista la sua risoluzione del 6 maggio 1994 sulle violazioni delle libertà e dei diritti fondamentali delle donne(3),

- vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulla tratta degli esseri umani(4),

- visto l'articolo 148 del suo regolamento,

- vista la relazione per la commissione per i diritti della donna (A4- 0250/97),

A. considerando che, in base agli articoli 1, 3 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ogni forma di violenza nei confronti della donna che possa essere interpretata come minaccia alla sua vita, alla sua libertà e alla sicurezza della sua persona o che costituisca tortura o trattamento crudele, inumano o degradante non è conforme alla Dichiarazione universale e che quindi, laddove gli Stati membri non attuino un'adeguata politica che prevenga e sanzioni la violenza nei confronti delle donne, essi non soddisfano gli obblighi internazionali loro incombenti ai sensi della Dichiarazione universale,

B. considerando che il programma d'azione della Conferenza ONU di Pechino ha definito la violenza ai danni della donna "qualsiasi atto di violenza attinente al sesso che risulta o può risultare in danni fisici, sessuali o psichici o in sofferenze per la donna, comprese le minacce di atti simili, le costrizioni o le privazioni arbitrarie della libertà",

C. considerando che le violenze nei confronti delle giovani e delle donne adulte, commesse da uomini all'interno della famiglia, sul posto di lavoro o nella società comprendono tra l'altro i maltrattamenti, le percosse, le mutilazioni genitali e sessuali, l'incesto, le molestie sessuali, gli abusi sessuali, la tratta delle donne e lo stupro,

D. considerando che la violenza nei confronti delle donne viola il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica e psichica della vittima e si frappone pertanto allo sviluppo di una società democratica,

E. considerando che la violenza ai danni della donna in generale è senza dubbio legata allo squilibrio nei rapporti di potere tra i sessi in ambito sociale, economico, religioso e politico, benché la legislazione nazionale e internazionale proclami la parità,

F. considerando che, in base alle statistiche dell'ONU, le vittime di violazioni dei diritti dell'individuo nel mondo sono, in grande maggioranza, donne e bambini,

G. ben consapevole del fatto che nell'Unione è diffusa e persistente la violenza nei confronti delle donne tra le pareti domestiche e che esse non dispongono affatto o in misura insufficiente di strumenti giuridici a livello nazionale cui ricorrere per difendersi contro gli uomini violenti,

H. considerando che ogni forma di violenza a sfondo sessuale rientrante nell'ambito della definizione CEDAW (Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne) dovrebbe essere considerata reato,

I. considerando che, ai sensi delle disposizioni della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, le parti firmatarie della Convenzione sono inoltre specificamente tenute ad agire contro singoli individui, imprese e organizzazioni che commettano violenze nei confronti delle donne,

J. considerando che la maggior parte dei casi di sevizie non viene denunciata alle autorità di polizia soprattutto per mancanza di adeguati strumenti giuridici, sociali ed economici a tutela delle vittime, con il risultato che la violenza ai danni della donna continua ad essere un delitto in massima parte sommerso,

K. considerando che nella maggior parte degli Stati membri mancano statistiche e ricerche comparabili sui casi di violenza nei confronti delle donne all'interno e all'esterno della famiglia o sugli effetti delle varie strategie nel prevenire la violenza e sui costi economici e sociali connessi,

L. considerando che le statistiche esistenti dimostrano che la violenza è endemica nelle nostre società e colpisce quotidianamente le donne,

M. considerando che gli uomini autori delle sevizie appartengono a tutte le fasce di età e provengono da qualunque ambiente, cultura e classe sociale,

N. considerando che la violenza maschile ai danni della donna è tuttora circondata da pregiudizi, per esempio che la violenza tra le mura domestiche sarebbe una questione privata o che le violenze dell'uomo nei confronti della donna sarebbero da imputare al comportamento di quest'ultima,

O. considerando che non sono stati effettuati studi particolareggiati sui costi e le conseguenze sociali della violenza maschile ai danni della donna, soprattutto per quanto riguarda i costi finanziari di strutture di alloggio, servizi sociali, assistenza sanitaria, protezione di polizia, spese legali e assicurative,

P. considerando che le violenze sessuali di cui sono vittime le donne hanno riflessi fisici e psichici estremamente dannosi per esse e che occorre promuovere la creazione di adeguate strutture assistenziali,

Q. considerando che i risultati di un recente studio effettuato su richiesta delle autorità olandesi evidenziano che i "costi" annui complessivi delle violenze nei confronti delle donne nei soli Paesi Bassi possono essere stimati in un importo superiore ai 145 milioni di ecu,

R. considerando che dalle risposte provenute dagli Stati membri risulta che il principale progresso realizzato nel corso dell'ultimo decennio sul piano della legislazione per quanto riguarda la violenza maschile ai danni della donna risiede soprattutto nel fatto che la maggior parte degli Stati membri ha previsto e sanzionato la violenza sessuale anche all'interno del matrimonio,

S. considerando che vi è tuttora una scarsa consapevolezza circa le esigenze specifiche delle donne vittime della violenza tra coloro che con tali donne lavorano, come il personale di polizia, gli operatori sociali e i giuristi così come tra i legislatori e gli altri funzionari ed organismi pubblici,

T. considerando che le vittime sottoposte a violenza continuata cadono spesso in uno stato di soggezione e di incapacità a ogni reazione,

U. considerando che occorre sviluppare la ricerca per quanto riguarda la valenza della pornografia e della prostituzione ai fini della violenza maschile ai danni della donna,

V. considerando che le mutilazioni sessuali non debbono essere tollerate e che esse costituiscono atti criminali,

W. considerando che lo stupro viene utilizzato come strumento attivo di guerra ed è annoverato fra i crimini contro l'umanità dagli statuti del tribunale penale internazionale ad hoc sui crimini perpetrati nell'ex Jugoslavia,

X. considerando che l'alcol costituisce un fattore concomitante in numerosissimi casi di violenza nei confronti delle donne,

Y. considerando che la violenza nei confronti delle donne tra le mura domestiche e nelle nostre società influisce direttamente e indirettamente sui bambini e può spesso creare un ciclo di violenze e abusi che si perpetua nelle generazioni,

Z. considerando che la violenza nei confronti delle donne esercita conseguenze negative di lunga durata sull'equilibrio emotivo e mentale dei bambini,

 1. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi presso le Nazioni Unite affinché la dichiarazione di Pechino diventi una convenzione vincolante per tutti i firmatari;

2. ritiene che la violenza a sfondo sessuale rifletta non solo una disparità dei rapporti di potere tra i sessi nella nostra società ma costituisca anche un terribile ostacolo agli sforzi volti a superare la disparità tra uomo e donna;

3. sottolinea l'importanza di eliminare il silenzio che circonda la violenza nella società e in particolare il tabù sulla discussione concernente le violenze all'interno della famiglia; fa presente che qualsiasi discussione sulla violenza nei confronti della donna deve avvenire dal suo punto di vista con l'obiettivo di conferirle dei poteri;

4. esorta gli Stati membri che ancora non lo abbiano fatto a considerare un atto criminale, sulla base della definizione CEDAW, la violenza ai danni della donna e ad attuare una politica conforme agli obblighi stabiliti nella Convenzione;

5. sollecita gli Stati membri a introdurre una legislazione specifica al di fuori del diritto penale in senso stretto, volta a proteggere le vittime di violenze a sfondo sessuale come per esempio, nel diritto di famiglia, procedure semplificate di divorzio, la custodia dei figli e risarcimenti finanziari, nonché a introdurre leggi speciali contro gli atti dei "molestatori ombra";

6. chiede alla Commissione di effettuare uno studio comparativo sui sistemi nazionali e privati di sicurezza sociale o assicurativi negli Stati membri nei quali detti sistemi offrono una tutela incompleta o ridotta alle vittime di violenze a sfondo sessuale;

7. invita gli Stati membri e la Commissione, nelle loro strategie, a riservare particolare attenzione alla posizione delle donne migranti vittime di violenze a sfondo sessuale;

8. sottolinea l'importanza che riveste la formazione di tutti coloro che lavorano con le donne vittime di violenza, che si tratti di polizia, organi giudiziari e assistenza sanitaria o di strutture di alloggio e servizi sociali; è dell'avviso che tale formazione debba essere obbligatoria per i giudici chiamati ad esaminare casi di violenza a sfondo sessuale;

9. esprime preoccupazione per il fatto che spesso si trascura il legame tra violenza all'interno delle mura domestiche e tutela dei figli e che molte donne si trovano quindi esposte a continui abusi in quanto le decisioni dei tribunali autorizzano i contatti tra un partner o un ex partner violento e i figli; rileva che in tali casi le misure a tutela dei figli dovrebbero anche tutelare il genitore non responsabile di abusi;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sul legame tra violenza sulle donne e violenza sui bambini nonché sul ciclo di abusi cui ciò potrebbe condurre e che si perpetua nelle generazioni;

11. rammenta con preoccupazione che le procedure giuridiche di molti Stati membri spesso scoraggiano le donne dallo sporgere denuncia contro l'aggressore; sollecita gli Stati membri a rivedere il funzionamento delle procedure giuridiche e ad attivarsi per eliminare gli ostacoli che impediscono alle donne di ottenere tutela giuridica;

12. rileva che, quantunque le molestie sessuali sul lavoro implichino con notevole frequenza abusi di potere da parte dei superiori, la donna è anche soggetta a molestie da parte di colleghi e clienti ed è più vulnerabile alle molestie qualora si tratti di un'occupazione precaria o di un'attività che richieda trasferte;

13. sollecita la Commissione e gli Stati membri a prendere l'iniziativa di varare un programma destinato alle scuole e teso ad aumentare la consapevolezza tra ragazzi e ragazze circa gli effetti della violenza a sfondo sessuale, nonché a sviluppare strumenti di collaborazione per risolvere i conflitti, al fine di contrastare quegli atteggiamenti e quei comportamenti che tendono tra l'altro a considerare il corpo della donna come una merce e che inevitabilmente conducono verso la violenza;

14. esorta gli Stati membri a intensificare i loro sforzi contro le organizzazioni e gli individui implicati nella tratta delle donne che spesso sfocia nella prostituzione forzata, a istituire programmi speciali e a introdurre misure specifiche per sostenere chiunque sia vittima di sfruttamento sessuale forzato;

15. chiede che i programmi previsti dalla Commissione contro il traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale e contro la violenza sulle donne non si limitino ad azioni di informazione e di prevenzione della prostituzione ma prevedano anche il sostegno alle iniziative di reinserimento delle vittime;

16. esorta gli Stati membri a riconoscere che, quando la violenza e la costrizione avvengano in collegamento con la prostituzione e la pornografia, è necessario intervenire legalmente contro i colpevoli e li sollecita a intraprendere azioni incisive per dare sostegno alle donne e aiutarle ad affrancarsi da tali situazioni;

17. sollecita gli Stati membri ad attivarsi per conseguire una strategia efficace contro la pornografia infantile, con specifico riferimento alla sua presenza su Internet;

18. si compiace delle iniziative adottate in taluni Stati membri per mettere a punto, oltre a sanzioni effettive, programmi destinati ai responsabili delle violenze che si prefiggano di responsabilizzare gli uomini per le proprie azioni, e chiede un maggior impegno da parte degli Stati membri ad adottare tali iniziative;

19. sollecita la Comunità europea e gli Stati membri ad esaminare con urgenza il ruolo dell'alcol nelle violenze sulla donna;

20. sollecita gli Stati membri a sostenere e finanziare fattivamente e senza indugio servizi indipendenti per chi sia scampato a violenze, fra cui ricoveri e centri di accoglienza, nonché a istituire organismi che garantiscano la cooperazione tra agenzie nel sostenere le donne e i figli a carico a ricostruirsi una vita;

21. sostiene l'importanza di linee telefoniche di soccorso affidabili e aperte 24 ore su 24 che siano gratuite o tutt'al più costino quanto una conversazione locale, quale prima risorsa di informazione e sostegno a favore delle donne che sono o sono state vittima di violenza;

22. esorta gli Stati membri ad accordarsi su una base comune per la raccolta di statistiche sulla violenza ai danni della donna che includano informazioni sulla donna, sul suo aggressore, sul tipo di aggressione e sul luogo in cui si è compiuta, sulla successiva reazione della donna, sulle misure adottate dalle autorità e sul loro esito;

23. riconosce tuttavia che tali statistiche non possono mai riflettere i veri livelli di violenza, in quanto molti eventi, compresi l'abuso psicologico, le minacce e l'intimidazione, passano completamente sotto silenzio;

24. chiede agli Stati membri che nei casi più gravi di incapacità ad agire delle vittime sia consentito ad associazioni femminili od organismi appropriati di potersi costituire in giudizio a difesa delle vittime;

25. è dell'avviso che vi dovrebbe essere una registrazione sistematica di tutti i casi di violenza ai danni della donna, indipendentemente se notificata dapprima alla polizia, ai servizi sanitari e sociali, ai ricoveri e alle linee telefoniche di soccorso o alle organizzazioni di donne, ed esorta gli Stati membri ad elaborare una relazione annuale sugli sviluppi registrati nella violenza ai danni della donna sulla base delle statistiche e delle informazioni raccolte;

26. sostiene l'importanza di un approccio coordinato per affrontare il problema della violenza ai danni della donna a livello nazionale e si compiace pertanto dei passi intrapresi da alcuni Stati membri per introdurre una strategia interministeriale contro la violenza tesa a scongiurarla e ad affrontarne le conseguenze;

27. raccomanda caldamente che le iniziative locali siano basate su un approccio "pluriorganizzativo" che coinvolga polizia, autorità ed enti locali, così come organizzazioni di donne e ONG;

28. sottolinea l'imprescindibile ruolo svolto dalle organizzazioni non governative nella lotta alla violenza contro le donne e invita pertanto gli Stati membri ad appoggiarle attivamente dando vita a un congruo quadro finanziario che ne promuova lo sviluppo;

29. chiede che siano stanzianti fondi nell'ambito del Quinto programma quadro in materia di ricerca per una ricerca sui costi della violenza maschile ai danni della donna in termini di assistenza sanitaria, strutture di alloggio, servizi sociali, spese legali e giornate perdute di lavoro, nonché in termini di misure necessarie ad assistere i bambini che, come dimostra la ricerca, spesso sono testimoni di questi episodi di violenza e ne subiscono conseguenze negative;

30. sollecita il Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni ad accordarsi su misure normative in materia di richieste d'immigrazione e asilo, per garantire che

- le donne minacciate o perseguitate a causa del loro sesso siano accolte nell'Unione, tenendo conto delle raccomandazioni dell'ACNUR;

- le donne di paesi terzi non vengano espulse in caso di separazione da un coniuge violento se non sussistono altri motivi;

31. esorta la Commissione a esperire, in cooperazione con gli Stati membri, la possibilità di concedere anche un'altra cittadinanza alle donne cui sia stata conferita una nuova identità a motivo delle persecuzioni subite da parte di un uomo;

32. invita il Consiglio a garantire l'inserimento delle disposizioni in materia di diritti delle donne negli accordi dell'Unione con i paesi terzi e ad assicurarne il rispetto;

33. insiste affinché il 1999 sia proclamato Anno europeo contro la violenza nei confronti della donna;

34. sollecita la Commissione a studiare il successo delle campagne già intraprese in vari Stati membri allo scopo di individuare e recepire elementi di "migliore prassi" utilizzabili in una campagna a livello europeo da avviare nel corso del previsto Anno europeo contro la violenza nei confronti della donna;

35. sollecita la Commissione a proporre una specifica linea di bilancio per l'Anno europeo e la campagna a livello europeo onde garantire l'assegnazione di risorse sufficienti che assicurino una campagna visibile che coinvolga i governi, le agenzie, le organizzazioni delle donne e altre ONG;

36. sottolinea che tale campagna a livello europeo dovrebbe basarsi sulla "migliore prassi", sul ruolo esercitato dalle organizzazioni delle donne nella messa a punto di tali campagne nonché sull'esigenza di una campagna flessibile che consenta variazioni locali, regionali e nazionali su una tematica centrale;

37. chiede che la campagna preveda immagini, messaggi e pubblicità positivi e di alto profilo che ritraggano le donne come sopravvissute alle violenze e non come vittime;

38. insiste affinché la campagna verta sulla difesa di chi è sopravvissuto agli abusi, così come sulla prevenzione della violenza e il trattamento degli aggressori, e sottolinei attraverso una pubblicità di alto profilo che la violenza ai danni della donna influenza tutti i cittadini dell'Unione, in particolare i bambini esposti a un ambiente familiare violento;

39. si augura che una siffatta campagna si adoperi per modificare l'atteggiamento della società in modo da rendere del tutto intollerabile, a livello individuale, collettivo e istituzionale, la violenza ai danni delle donne;

40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.


(1)GU C 176 del 14.7.1986, pag. 73. 
(2)GU C 20 del 24.1.1994, pag. 546. 
(3)GU C 205 del 25.7.1994, pag. 489. 
(4)GU C 32 del 5.2.1996, pag. 88.

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